Scambi di partecipazioni Ue ammessi anche nello stesso Stato – IL SOLE 24 ORE 25 FEBBRAIO 2025
Il decreto ( modifiche introdotte dal Dlgs 192/2024) ha reso più flessibili le condizioni per applicare questi regimi. Prima, l’articolo 177 si applicava solo a società di capitali residenti in Italia, mentre ora permette che la società scambiata possa essere anche residente all’estero, senza la necessità che sia in un Paese “white list”.
D’altra parte, l’articolo 178 richiede che almeno uno degli scambianti sia residente in Italia, ma ora non è più necessario che conferente e conferitaria siano in Stati diversi dell’Unione Europea; possono anche essere nello stesso Stato. Questo semplifica le operazioni per le aziende che operano a livello europeo.
È importante notare che, mentre entrambi i regimi si applicano quando c’è un’acquisizione di controllo, le conseguenze fiscali sono diverse. Con il “realizzo controllato”, c’è un trasferimento del costo delle partecipazioni, mentre con la “neutralità pura” non c’è realizzo fiscale e le partecipazioni ricevute mantengono l’anzianità di quelle date in cambio.