Incrocio di redditi e perdite nella tassazione di gruppo con la consolidante

L’articolo 118, comma 2, del Tuir prevede che le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono.
La società che ha realizzato una perdita in un esercizio anteriore all’opzione per il consolidato non può trasferirla alla consolidante; le uniche perdite utilizzabili dalla fiscal unit in sede di consolidamento sono quelle maturate dalle società partecipanti in costanza di regime.

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