Holding di partecipazioni senza il vincolo dell’oggetto principale
Segnaliamo l’articolo del Sole24Ore – Secondo la nuova norma si devono considerare fiscalmente residenti in Italia le società e gli enti che hanno nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta (i) la sede legale, (ii) la sede di
direzione effettiva o (iii) la gestione ordinaria in via principale. Entrano in gioco quindi sede legale, direzione effettiva e gestione ordinaria ; esce di scena il requisito della sede amministrativa.